In altri articoli del blog abbiamo parlato di risoluzione giudiziale, cioè dei casi in cui è il giudice chiamato a giudicare sul caso propostogli dalle parti che, con una sentenza, determina lo scioglimento del contratto.

Ma il contratto si può risolvere anche “di diritto”, cioè senza intervento del giudice ed in tempi rapidi se le parti conoscono e si avvalgono di alcuni rimedi previsti dal legislatore.

Ecco quali sono questi rimedi:

a) diffida ad adempiere (art. 1454)

 

b) clausola risolutiva espressa (art. 1456)

 

c) termine essenziale (art. 1457)

 

d) impossibilità sopravvenuta della prestazione (art. 1256)

 

Diffida ad adempiere

La diffida ad adempiere è prevista dall’art. 1456 del codice civile.

E’ questo lo strumento con cui la parte adempiente può intimare all’altra, inadempiente, che provveda ad eseguire le obbligazioni a cui è tenuta in forza del contratto in un congruo termine non inferiore a 15 giorni.

Scaduto il termine il contratto sarà risolto di diritto senza, quindi, ulteriori interventi o decisioni giudiziarie.

In caso di eventuale giudizio, quindi, non sarà necessario chiedere al giudice di risolvere il contratto con la sua sentenza, bensì di prendere atto dell’avvenuta risoluzione in forza del rimedio previsto dall’art. 1456 c.c.

 

Clausola risolutiva espressa

Si tratta per l’appunto di un clausola che le parti inseriscono nel contratto ed è prevista dall’art. 1456 del codice civile.

Con questa clausola le parti possono pattuire che l’inadempimento di una o più obbligazioni determinate faccia conseguire direttamente la risoluzione del contratto.

La risoluzione si verifica effettivamente quando il creditore dichiara all’altra parte di volersi avvalere della clausola.

 

Termine essenziale

Secondo l’art. 1457 del codice civile, se l’obbligazione non è adempiuta nel termine ritenuto essenziale per il creditore, al punto che dopo tale termine la parte non ha più interesse alla prestazione, il contratto è risolto di diritto alla scadenza del termine, a meno che il creditore voglia esigere la prestazione nonostante la scadenza del termine dandone notizia al debitore con comunicazione da inviare entro una tempistica stabilita.

 

Impossibilità sopravvenuta della prestazione

Altro caso in cui il contratto si risolve di diritto è quando la prestazione di una delle parti diventa oggettivamente impossibile.

E’ il caso dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista dall’art. 1256 del codice civile, cioè quando una parte non riesce a compiere la propria prestazione per causa a lei non imputabile (impossibilità oggettiva).

In tal caso la parte impossibilitata è liberata dall’obbligo di adempiere la prestazione, ma non può più chiedere la controprestazione dell’altra parte e deve restituire la prestazione già ricevuta.

 

Prima di considerare il debitore totalmente inadempiente, l’altra parte deve metterlo in mora, cioè inviargli un’intimazione ad adempiere entro un dato termine, solitamente non meno di 15 giorni.

Tale intimazione non è necessaria quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere e quando è scaduto il termine ad adempiere, se la prestazione doveva essere eseguita al domicilio del creditore (come il pagamento di somme di denaro).

 

 

 

 

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