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Come si fa per diventare titolari di un diritto esclusivo su un marchio? Cioè come si fa divenire “proprietari” di un marchio avente tutela di esclusività dall’ordinamento? E quanto dura la tutela?

La titolarità di tutti i diritti di esclusiva su di un determinato marchio – ciò che può far dire di essere “titolari o proprietari di un marchio” – si acquisisce con la sua registrazione.

La registrazione del marchio italiano si ottiene attraverso una complessa procedura che si svolge all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM).

Il processo di registrazione si avvia mediante deposito di una specifica e complessa domanda che può essere presentata sia all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi sia alle Camere di Commercio.

La domanda di registrazione deve contenere:

– l’indicazione del richiedente;

– l’eventuale rivendicazione di priorità;

– la riproduzione del marchio;

– l’indicazione del genere di prodotti o servizio che vuole contraddistinguere.

La domanda di registrazione può avere ad oggetto un solo marchio ed al momento della presentazione occorre depositare il modello in cui vengono indicati:

– la descrizione dettagliata del marchio;

– l’elenco completo dei prodotti e servizi che contraddistingue con l’indicazione della classe a cui appartengono (si usa la Classificazione di Nizza);

– l’esemplare tipografico del marchio;

– l’attestazione di pagamento delle concessioni governative.

Una volta depositata la domanda, questa viene sottoposta ad un attento esame da parte del UIBM che controlla che il marchio risponda a tutti i requisiti di legge per la sua registrazione.

Poiché tali requisiti sono molteplici, appare prudente ed opportuno che per la registrazione del marchio – ossia per la redazione della domanda e per la corretta esecuzione di tutta la procedura di registrazione – ci si avvalga di un esperto il quale sarà in grado di consigliare per il meglio l’interessato ed evitargli molteplici problemi, sia in fase di registrazione, sia successivamente.

Infatti, in fase di registrazione si può incorrere sia nel respingimento della domanda di registrazione, sia nell’opposizione di terzi alla domanda.

In questo secondo caso si apre un procedimento amministrativo avanti all’UIBM durante il quale vi è uno scambio di atti “difensivi” contenenti osservazioni e corredati da documentazione.

La procedura si conclude con un provvedimento di accoglimento o rigetto dell’opposizione.

Questo per significare che la semplicità della procedura di registrazione è solo apparente e può tratteggiarsi tale solo ad un occhio inesperto. In realtà si tratta di una procedura molto “tecnica” e molto complessa.

Dopo la registrazione il diritto di tutela e di esclusività sul marchio dura per 10 anni e può essere rinnovato ad ogni scadenza.

 

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Che differenza c’è tra un marchio individuale e un marchio collettivo?

I marchi individuali e i marchio collettivi assolvono ad una diversa funzione.

I marchi individuali hanno la funzione di distinguere la produzione o la commercializzazione di prodotti e servizi riconducendoli ad un imprenditore piuttosto che a un altro.

I marchi collettivi invece hanno la funzione di garantire la qualità, l’origine e la natura di un prodotto o di un servizio. In questi casi al momento del deposito della domanda di registrazione del marchio collettivo viene sempre depositato anche il regolamento contenente i principi e le regole per la concessione in licenza d’uso del medesimo.

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