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Quali tipi di marchi si possono registrare?

Secondo l’art. 7 del codice della proprietà industriale “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni, in particolare le parole, compresi in nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti:

  1. a) a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e
  2. b) a essere rappresentati nel registro in modo tale da consentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

Sostanzialmente, dunque, sono registrabili i seguenti tipi di marchi.

Marchio denominativo: è costituito da sole parole. Se il marchio denominativo è complesso, come ad esempio il marchio Coca-Cola, la tutela si deve ritenere estesa a tutti gli elementi distintivi del segno, quindi anche la riproduzione di una sua parte (ad esempio Coca) potrebbe violare i diritti di privativa, soprattutto in caso di marchi forti come quello in esempio. Un esempio di marchio denominativo è “Yahoo”

Marchio figurativo o emblematico: è quello costituito esclusivamente da figure, lettere o numeri. Anche una singola lettera se ha una caratterizzazione grafica particolare che gli doni capacità distintiva (Cass. Civ., Sez. 1, 11.10.2002 n. 14483). Un esempio di marchio figurativo può essere la mela di “Apple” o il numero “46” di Valentino Rossi.

                                                  

 

Marchio misto: risulta dalla combinazione di parole e figure. Un esempio di marchio misto è quello del WWF costituito appunto dalla scritta e dal panda.

 

Marchio di forma: sono detti anche “tridimensionali” e sono i marchi costituiti dalla forma del prodotto o dalla forma della sua confezione. Un esempio di questo tipo è il famoso “Toblerone”, ossia la stecca di cioccolata triangolare sia nella forma del prodotto che in quello della confezione.

 

Qui abbiamo dei limiti, infatti non possono essere registrati come tali i segni costituiti dalla forma imposta dalla natura del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico o dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto”. Ad esempio non sono stati ammessi alla tutela della registrazioni bottiglie senza caratterizzazione tale da essere distintiva, sul presupposto che i liquidi devono necessariamente essere contenuti in involucri e sarebbe stato troppo limitativo ed esclusivo tutelare un involucro senza un forte carattere distintivo, come ad esempio la bottiglietta della Coca-Cola.

Marchio di colore: è ammessa la registrazione di marchi consistenti in combinazione di colori o tonalità cromatiche che conferiscano carattere distintivo al prodotto, identificandolo e distinguendolo dagli altri. La capacità distintiva viene acquisita tramite l’uso del marchio quando nel pubblico viene riconosciuta l’associazione tra prodotto e colore, se si tratta di uno specifico colore.

La registrazione di un colore specifico come marchio, è ammessa solo quando non restringe indebitamente la disponibilità di colori per gli altri soggetti che offrono prodotti o servizi dello stesso genere di quello oggetto della domanda di registrazione.

I colori puri, cioè i colori che non hanno variazioni, non possono essere registrati, salvo casi eccezionali, ossia casi in cui, appunto, vi è un forte riconoscimento dal pubblico. Esempi di questo tipo possono essere il colore “verde” Tiffany o il “rosso” Louboutin.

                                                                                

 

Marchio di suono: può costituire oggetto di registrazione come marchio anche un particolare suono. La registrazione avviene mediante rappresentazione del suono come melodia su un pentagramma. Ne sono degli esempio il suono di accensione di un “Mec” o quello di un sistema Windows.

Marchio olfattivo: anche gli aromi e gli odori possono essere oggetto di registrazione.

Marchio Patronimico: è possibile registrare come marchio denominativo un segno costituito da un nome anagrafico. L’effetto della registrazione è quello che neppure la persona che porta quel nome può utilizzare il medesimo in settori merceologici identici o affini. Addirittura in casi analoghi la Corte di Cassazione (sentenza Sez. I, 14 marzo 2014 n. 6021) ha spiegato che “il diritto al nome, se non una vera e propria elisione, trova una sicura compressione nell’ambito dell’attività economica e commerciale, laddove esso sia divenuto oggetto di registrazione, prima, e di notorietà dopo, a opera dello stesso creativo che poi l’abbia ceduto ad altri”.  Secondo l’art. 8 del codice della proprietà industriale e intellettuale, i nomi notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto o con il suo consenso o con il consenso dei soggetti indicati dalla norma.

Ritratti di persone: possono essere oggetto di registrazione (come marchio figurativo) i ritratti delle persone, purché se ne abbia la loro autorizzazione o quella degli eredi (coniuge e figli, in loro mancanza ascendenti o discendenti e in mancanza anche di questi dei parenti entro il quarto grado incluso).

 

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Perché registrare un marchio? Che diritti ha il titolare del marchio verso i terzi?

Attraverso la registrazione del marchio, in base all’art. 2569 c.c. e l’art. 20 del codice della proprietà industriale, si acquisisce il diritto di esclusività:

chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato” (art. 2569 c.c.);

i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio

Ecco in cosa consiste questo diritto.

In sostanza il titolare ha il diritto di vietare a terzi di usare:

  1. a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio è stato registrato;
  2. b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se, a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  3. c) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l’uso del segno, anche a fini diversi di quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo, consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio oppure reca pregiudizio agli stessi.

In particolare, il titolare del marchio può vietare ai terzi:

  1. a) di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni o sugli imballaggi;
  2. b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno;
  3. c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso;
  4. d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
  5. e) di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto;
  6. f) di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attività costituenti violazione dei diritti del titolare.

E’ chiaro, dunque, che la ragione principale per registrare il marchio è quella di tutelare l’unicità e la riconoscibilità sul mercato dei nostri prodotti o servizi, impedendo a chiunque altro di utilizzare il nostro segno distintivo.

Rimandare la registrazione del proprio marchio è una pratica pericolosissima per il proprio business perché ci si espone al pericolo che chiunque altro possa registrare il marchio, o anche semplicemente un nome a dominio, anticipandoci ed impedendoci di utilizzarlo.

Mai rimandare la registrazione del proprio marchio.

Il nostro consiglio: appena hai un’idea di business registra subito marchio e dominio.

 

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Cos’è il marchio?

Il mercato oggi è sempre più complesso e in un mare magnum di prodotto e servizi è indispensabile distinguersi.

Prima di ogni cosa, dunque, è importante conoscere gli strumenti per distinguersi nel mercato.

Il marchio, dunque, è innanzitutto uno strumento per distinguersi sul mercato.

Per capire esattamente cos’è il marchio e perché esistono norme – anche molto complesse – che regolano la materia, occorre sapere che per il nostro ordinamento è importante che la concorrenza fra gli operatori di mercato si svolga correttamente.

Per questo motivo il consumatore deve poter distinguere un’azienda dall’altra, un prodotto o un servizio dagli altri, anche per attribuirgli meriti o demeriti.

Per distinguere tra loro gli operatori del mercato esistono nell’ordinamento i segni distintivi.

Il marchio è il segno distintivo dei prodotti e/o dei servizi di un’azienda.

E’ ciò che permette di rendere riconoscibili nel mercato i prodotti e i servizi dell’impresa.

Con il proprio marchio l’imprenditore si fa conoscere e “valutare” dal consumatore in un sistema concorrenziale.

 

Quali sono le funzioni del marchio?

Il marchio ha essenzialmente tre funzioni: distintiva, attrattiva e di indicazione della provenienza.

Funzione distintiva: è la più importante e consiste nella capacità di distinguere un prodotto o un servizio dagli altri. Ciò giustifica il monopoli, ossia i diritti di esclusività che con la registrazione si acquisiscono sul marchio, ma di questo ne riparleremo.

E’ talmente importante questa funzione che quando un segno è privo di distintività non può essere registrato come marchio.

Funzione attrattiva (o pubblicitaria): mira a fare del marchio una sorta di qualità del prodotto, verso il quale convogliare, attraverso la pubblicità o altri mezzi, le attenzioni del pubblico.

Un tempo la funzione attrattiva era riservata ai soli marchi celebri. Oggi la questione appare superata anche se i marchi celebri godono di una tutela “ultramerceologica”.

Ad esempio il marchio “Armani” non può essere utilizzato dai terzi neppure per individuare prodotti diversi da quelli dal celebre marchio di moda.

Funzione di indicazione della provenienza: al marchio si attribuisce anche la funzione di indicare la provenienza del prodotto legandolo all’imprenditore che ne è titolare.

Anche se oggi la funzione è molto ridimensionata essendo ammesse deroghe al principio, come ad esempio la possibilità di cedere il marchio separatamente dall’azienda. Inoltre, attraverso la “licenza d’uso non esclusiva” più aziende possono utilizzare lo stesso marchio.

 

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