La questione del valore probatorio delle dichiarazioni contenute nel CID (o CAI) sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale è stata molto dibattuta.

Oggi, a seguito della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 2006 n. 10311 e della successiva giurisprudenza (per tutte: Cassazione civile sez. III, 25/06/2013, n.15881; Cassazione Civile sez. VI, 15/06/2016 n. 12370) la questione ha assunto maggiori termini di chiarezza.

L’art. 143 co. 2 Codice Assicurazioni Private dispone che: “Quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell’impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso”.

Le dichiarazioni contenute nel modello CID (o CAI) hanno la valenza di una vera e propria confessione stragiudiziale prevista e disciplinata dall’art. 2735 c.c..

Per confessione si intende “la dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all’altra parte” e rappresenta una vera e propria prova legale, cioè una prova la quale vincola il Giudice nel suo apprezzamento, dovendo egli limitarsi a prendere atto delle risultanze di quella prova.

Trattandosi di confessione essa fa dunque piena prova contro chi l’ha resa.

Tuttavia, in caso di litisconsorzio necessario (ossia quando in una causa è indispensabile che vi siano determinati soggetti, come in caso di r.c. auto la compagnia di assicurazione ed il proprietario del veicolo danneggiante) la confessione resa da una delle parti perde questa valenza di prova legale e può essere liberamente apprezzata dal giudice.

 Questi, dunque, i termini della questione così come precisati dalla Cassazione:

1) va respinta qualunque tesi che porti a concludere che si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall’altro;

2) alla fattispecie in esame è applicabile l’art. 2733 co. 3 c.c., in quanto vengono in considerazione fatti che hanno efficacia e rilevanza comuni per tutte le parti, il cui accertamento pertanto deve effettuarsi in modo unitario;

3) il modulo CAI “a doppia firma”, dunque, genera una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell’assicuratore, il quale potrà superarla fornendo la prova contraria, in concreto ovvero attraverso il ricorso ad altra presunzione;

4) la presunzione sancita dall’art. 143 Cod. Ass., inoltre, potrà essere superata anche in ragione di altre risultanze di causa, quali ad esempio una consulenza tecnica d’ufficio, idonea a far ritenere che il fatto non si sia verificato ovvero si sia verificato con modalità diverse da quelle dichiarate dal danneggiato.

Riassumendo:

– le dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I. non possono fare piena prova nei confronti di alcuno dei litisconsorti chiamati in giudizio, ma non per questo possono considerarsi alla stregua di semplice prova liberamente apprezzabile;

– le dichiarazioni in questione sono idonee a fondare una presunzione semplice nei confronti di tutte le parti convenute;

– l’assicurazione supera – nei termini sopra specificati – la presunzione, la prova contraria libera anche l’assicurato.

Quanto sopra nei rapporti tra confitenti ed assicurazione.

Per completezza di analisi occorre valutare il caso in cui uno dei dichiaranti sbaglia e per errore firma un CID ad esso sfavorevole.

Orbene. In tal caso occorre considerare che trattandosi di confessione stragiudiziale essa non può essere revocata salvo che il confitente fornisca la prova che la dichiarazione è stata determinata da errore di fatto o da violenza (art. 2732 c.c.).

E comunque tutti i protagonisti del sinistro, ancorché abbiano sottoscritto il CID, possono dar prova che lo stesso si è svolto con modalità diverse da quelle risultanti dal CID.

Dal punto di vista pratico, poiché trovarsi nelle condizioni di dover fornire prova che i fatti si sono verificati in modo diverso da quello risultante dal CID significa trovarsi in posizione di svantaggio processuale in quanto può essere arduo – o addirittura impossibile – fornire la prova, è consigliabile prestare la massima attenzione nella compilazione del CID.

Attento, dunque, a quello che sottoscrivi!

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