Ecco cosa succede se l’autovettura coinvolta in un sinistro stradale riporta danni per un costo superiore al proprio valore.

Esistono principalmente due forme di risarcimento: il risarcimento per equivalente e quello in forma specifica.

Prendendo in considerazione i danni all’autovettura che vengono causati in seguito ad un sinistro, possiamo dire che la prima forma di risarcimento – quello per equivalente – consiste nell’attribuzione di una somma di denaro pari al valore del danno subito dall’autovettura, mentre il secondo è diretto al conseguimento della stessa identica prestazione dovuta, dunque l’oggetto della pretesa non è costituito da una somma di danaro ma dalla riparazione dell’autovettura in questione.

Quest’ultima forma di risarcimento, di regola, è più dispendiosa per il debitore perciò l’art. 2058 c.c. consente al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, laddove la reintegrazione in forma specifica risultasse eccessivamente onerosa.

In linea generale, quando la riparazione è antieconomica – ossia i costi di ripristino superano il valore del veicolo – le assicurazioni tendono ad effettuare il risarcimento del danno nel limite del valore che aveva il veicolo prima del sinistro.

 

Vale infatti il principio per cui è ingiusto trarre profitto dall’altrui fatto illecito.

In virtù di tale principio, il danneggiato che ha subito un danno superiore al valore del veicolo, non può richiedere l’integrale rimborso delle spese di riparazione.

Tuttavia, in campo giurisprudenziale, si sono fatti notevoli passi avanti a tutela dei danneggiati. Il proprietario del veicolo danneggiato infatti, al fine di ottenere un risarcimento superiore al valore commerciale, può fornire la prova che l’autovettura era in buono stato di conservazione e agibilità tale da giustificare l’elevato costo della rimessa in pristino (Giudice di Pace di Bari n. 5191/2009).

Tale prova potrà essere fornita attraverso fatture di revisione, tagliandi, fotografie e dati specifici quali ad esempio il contenuto chilometraggio del veicolo.

Va detto che la differenza fra il costo delle riparazioni e il valore del veicolo deve essere notevole al fine di giustificare il mancato risarcimento in forma specifica giacché anche solo una minima differenza fra questi due valori non giustifica la reintegrazione per equivalente.

La Cassazione in tal senso si è espressa rilevando che “in caso di domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, costituita dalla somma di denaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni, se detta somma supera notevolmente il valore di mercato dell’auto, da una parte essa risulta eccessivamente onerosa per il debitore danneggiante e dall’altra finisce per costituire una lucupletazione (arricchimento) per il danneggiato” (Cass. civ. sez. VI, n. 24718 del 04.11.13).

Ne consegue che il giudice potrà condannare il danneggiato al risarcimento per equivalente solo se si configurasse un arricchimento per il danneggiato e non in qualunque caso.

 

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