Cos’è l’onere della prova?

L’onere della prova è uno dei principi fondamentali da tenere presente quando ci si approccia a far valere i propri diritti davanti al Tribunale o ad altra autorità giudiziaria.

E’ il principio dettato dall’ 2697 c.c. per cui

«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda».

Il primo periodo si riferisce a chi si rivolge all’autorità giudiziaria per primo al fine di far valere il proprio diritto (ad esempio l’attore o il ricorrente), mentre il secondo periodo si rivolge alla controparte (il convenuto oppure il resistente).

 

Onere della prova per l’attore o il ricorrente

Chi si rivolge al Giudice per far valere i propri diritti, ad esempio per chiedere la consegna di un bene, il pagamento di un credito, l’accertamento di una certa situazione l’acquisto della proprietà per usucapione, non deve solo dichiarare di avere quel diritto descrivendo i fatti su cui si fonda la sua domanda.

Egli – se vuole ottenere ragione da parte del Giudice e vuole ottenere una sentenza che accertata la fondatezza del suo diritto condanni l’altra parte, ad esempio, a consegnare un bene, pagare una somma di denaro ecc. –  deve anche dimostrare l’esistenza e la veridicità di quei fatti.

Più precisamente l’attore deve dimostrare:

che il suo diritto esiste;

che c’è stato un comportamento illecito di un altro soggetto;

che questo comportamento illecito ha leso il suo diritto.

Le prove sono quindi la parte essenziale del diritto civile e la causa è vinta solo se si riesce a dare al Giudice ciò che ad esso serve per darci ragione: la prova di tutto ciò che sosteniamo!

Le prove devono essere fornite dalla parte. Ad esempio, se voglio ottenere il pagamento di un credito per una fornitura di merce devo fornire la prova, affermando di non essere stato pagato:

– che c’era un contratto di fornitura;

– che ho consegnato la merce;

Il Giudice non può compensare le carenze di prove della parte, dunque anche se in animo suo può anche credergli, se la parte non prova il suo diritto non potrà mai dargli ragione.

 

Onere della prova per il convenuto

Il convenuto (o il resistente) si trova nella situazione inversa: egli deve dimostrare che il diritto che viene affermato e provato dall’attore si è modificato o estinto.

Ad esempio, se l’attore chiede il pagamento di una fornitura il convenuto dovrà dimostrare con la quietanza l’avvenuto pagamento (fatto estintivo del diritto dell’attore) oppure che quella merce aveva avuto dei vizi o dei difetti (fatto modificativo), che questi erano stati denunciati per tempo e, pertanto, che quelle somme non sono dovute o non sono dovute nella misura richiesta da controparte.

Il processo civile quindi funziona come un gioco di affermazioni e controaffermazioni in cui vince chi si è comportato in maniera conforme al diritto ed è riuscito a dimostrare quanto sostiene essere avvenuto!

Per questo dico sempre che nella conduzione della tua azienda o della tua vita devi pensare come un giudice, quindi devi sapere i fondamenti di diritto che regolano la tua attività, ti ci devi attenere e devi predisporre tutta la documentazione che attesta ciò che avviene.

In questo modo avrai sempre ragione.

Esistono situazioni in cui l’onere della prova segue una strada diversa dal criterio generale appena spiegato.

Ecco i casi in cui questo avviene.

 

Patti di inversione dell’onere della prova

Sono accordi con cui le parti possono regolare la distribuzione dell’onere della prova tra di loro, modificando quanto previsto normalmente. Si pensi al contratto di fornitura dell’energia elettrica in cui la bolletta si presume sempre corretta salvo che il consumatore dimostri il contrario; qui si inverte quindi il normale onere della prova che attribuisce al creditore l’obbligo di dimostrare la fondatezza del proprio diritto. Tali patti sono tuttavia soggetti a specifiche prescrizioni e limiti;

 

Fatti non contestati

Le parti nel corso del processo hanno un altro onere: quello di contestare le affermazioni dell’altra parte. Quindi di prendere posizione sulle affermazioni dell’altro

E’ estremamente importante questa regola per le conseguenze che ne possono derivare non osservandola: i fatti non contestati si danno come provati.

Dunque se affermo un fatto e l’altra parte non lo contesta è come se lo avessi provato, quindi sono esonerato dal dover dar prova di quel fatto ed il Giudice deve attenersi a quanto da me affermato.

 

Fatti notori

C’è poi un altro caso di fatti che non necessitano di essere dimostrati.

E’ il caso dei cosiddetti fatti notori ossia di quei fatti conosciuti dalla generalità delle persone di media cultura e quelli che rientrano nella comune esperienza che possono essere affermati dalle parti senza bisogno di prova.

Esempi di fatti notori possono essere quei fatti di cronaca di dominio pubblico, le leggi di natura, i fenomeni di inflazione, le conseguenze che possono derivare da una malattia nella generalità dei casi ecc.

Non si considerano tali invece le nozioni tecniche e le valutazioni che richiedono il preventivo accertamento di particolari dati come, ad esempio, la determinazione del valore di mercato degli immobili.

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