Un disegno di legge sottoposto alla Commissione Giustizia del Senato propone una rivoluzione nel recupero dei crediti: il decreto ingiuntivo emesso dall’avvocato.

Una novità che se divenisse legge consentirebbe di velocizzare la riscossione dei crediti diminuendone i costi ed aumentandone l’efficacia!

Su iniziativa dei senatori Ostellari, Romeo, Pillon, Pellegrini e Candura è stato recentemente sottoposto alla commissione di giustizia del Senato un disegno di legge che prevede di introdurre un nuovo procedimento monitorio da collocare nell’ambito dei cd. metodi alternativi di risoluzione delle controversie affiancandosi al procedimento monitorio tradizionale.

Lo scopo è quello di ridurre il sovraccarico di lavoro degli uffici giudiziari, velocizzare la riscossione dei crediti e ridurre i costi, venendo meno per il creditore l’onere di pagare il contributo unificato.

In luogo del giudice, spetterebbe direttamente al difensore accertare la sussistenza degli elementi dell’art. 633 c.p.c. ed emanare il provvedimento monitorio. Il quale non sarebbe munito di esecutorietà, almeno in questa prima fase.

A differenza dell’art. 641 c.p.c. verrebbe ingiunto al debitore di pagare entro 20 giorni anziché 40.

Al fine di evitare violazioni del principio del giusto processo e di autoresponsabilizzare il difensore, vengono previsti dal disegno di legge specifici obblighi di verifica preventiva dei presupposti per l’emanazione. Qualora essi non dovessero venire rispettati, se la violazione fosse caratterizzata da dolo o colpa, l’avvocato potrebbe essere suscettibile di illecito disciplinare dinanzi al competente ordine professionale, salva la responsabilità civile per i danni.

Per quanto riguarda l’opposizione al decreto ingiuntivo, essa andrebbe introdotta con ricorso e non con citazione in modo da abbreviare i tempi del procedimento.

Inoltre, il termine per proporre tale azione verrebbe dimezzato rispetto al procedimento ordinario e dopo l’intercorrere dei 20 giorni si potrebbe procedere con l’esecuzione forzata.

Infine, per rendere tale sistema maggiormente efficace, è stato proposto di anticipare il ricorso alla procedura di ricerca telematica dei beni del debitore, concedendo al difensore la facoltà di poterne fruire in modo diretto, senza necessitare dell’autorizzazione giudiziaria. Fermo restando che l’avvocato sarebbe deolontogicamente, civilmente e penalmente responsabile della custodia e conservazione delle informazioni apprese in tal circostanza, come dai principi in materia di tutela dei dati personali.

Di seguito riportiamo i testi delle norme che verrebbero così introdotte nel codice di procedura civile:

«CAPO I- BIS DEL PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE SEMPLIFICATO

Art. 656-bis. (Atto di ingiunzione di pagamento)

L’avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell’assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, emette un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all’altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata:

  1. a) se del diritto fatto valere si dà prova scritta ai sensi dell’articolo 634;
  2. b) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
  3. c) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

Nell’atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

Art. 656-ter.  (Verifica dei presupposti)

È onere dell’avvocato che emette l’ingiunzione, a pena di responsabilità civile e disciplinare, verificare la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 656-bis.

Nel caso in cui l’avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponde disciplinarmente dinnanzi al competente ordine professionale e deve rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto. L’atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

Art. 656-quater. (Opposizione giudiziale)

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all’avvocato che ha emesso l’ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista degli articoli 645 e 647.

Art. 656-quinquies. (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la rigetta con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria dell’atto di ingiunzione. Il giudice ha l’obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 96. Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648, 650, 652, 653 e 654».

Art. 492-ter. (Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (ante causam))

Su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché, ai fini dell’articolo 547, dell’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza può essere proposta preventivamente e prima dell’avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.

Fermo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con l’autorizzazione di cui al primo comma il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore munito di apposita delega acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l’acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

Terminate le operazioni, il difensore redige un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze».

All’articolo 653 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il giudice ha l’obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell’articolo 96».

https://www.laleggepertutti.it/260153_arriva-lingiunzione-di-pagamento-emessa-direttamente-dal-creditore 

https://www.studiolegaleborghesi.com/contatti/

disegno di legge 2018

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