Le associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute sono associazioni aventi ad oggetto la gestione di una o più attività sportive e sono prive di riconoscimento.

 

Nel corso della sua esistenza l’associazione sportiva pone in essere innumerevoli rapporti con i terzi che danno vita ad obbligazioni di varia natura.

 

La domanda a cui occorre rispondere è di chi è la responsabilità di tali obbligazioni e su chi ricadano le conseguenze in caso di inadempienza o risvolti negativi.

 

Sussistendo un’autonomia patrimoniale imperfetta, infatti, alcuni soggetti, a vario titolo legati alle associazioni a potrebbero essere tenuti a rispondere personalmente, ovvero con il proprio patrimonio personale, delle inadempienze dell’ente.

 

Questo non accade, invece, nel caso di associazioni riconosciute o per le società sportive le quali, godendo di autonomia patrimoniale perfetta, hanno per conseguenza che le responsabilità sono limitate al patrimonio sociale e, quindi, non si pone il problema di una responsabilità personale dei rappresentanti delle stesse.

 

Orbene, in ordine alla responsabilità in ambito di associazioni sportive dilettantistiche non riconosciute bisogna fare riferimento all’art. 38 c.c., che prevede, in caso di che: “Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [1292 ss.] le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione” >> .

 

Questa forma di responsabilità solidale e personale degli associati che concretamente svolgono attività negoziale per conto dell’associazione, risponde ad un’esigenza di tutela dei terzi/creditori che entrano in contatto con l’associazione stessa: infatti, la mancanza di ogni forma di controllo e di pubblicità impedisce agli stessi di verificarne l’effettiva consistenza patrimoniale.

 

Invero, << (…) la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare proprio l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone (…) >> (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12473/2015).

 

Conseguentemente, i terzi che abbiano subito un qualunque tipo di danno quale conseguenza diretta dell’inadempimento dell’associazione, potranno soddisfare le proprie pretese rivolgendosi sia al patrimonio dell’associazione, che alle “persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”, i quali rispondono in via personale ed illimitata col proprio patrimonio.

 

La responsabilità di chi ha agito per l’associazione ha carattere di accessorietà e concorre con quella dell’ente. Ne consegue che sussiste solo se sussiste la responsabilità dell’associazione stessa.

 

Si dice che la responsabilità personale e solidale di chi abbia agito in nome e per conto dell’ente costituisca nongià un debito proprio bensì una forma di fideiussione ex lege disposta a tutela dei terzi che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di chi ha negoziato con loro.

 

E’ fondamentale chiarire se l’art. 38 c.c. faccia riferimento esclusivamente al Presidente o al legale rappresentante o anche agli altri protagonisti della vita associativa.

 

In proposito occorre preliminarmente evidenziare che i rappresentanti operano sulla base di un rapporto di “immedesimazione organica” che li lega all’associazione in modo tale che ogni atto da loro compiuto in nome e per conto dell’associazione venga ad essa immediatamente imputato. La Corte di Cassazione, infatti, ha avuto modo di approfondire proprio il tema della responsabilità personale degli amministratori prevista dall’art. 38 del codice civile e, di fatto, ha assolutamente negato l’automatismo della responsabilità del presidente e del rappresentante legale.

 

È pacifico, infatti, che soggetti diversi dal presidente, possano svolgere in virtù di mandato o di altro rapporto interno (verbali direttivo, procura, delega, dipendente ecc.) attività riferibile all’associazione e quindi contrarre obbligazioni di cui sia chiamato a rispondere il mandante (Presidente) e attraverso costoro l’associazione stessa in base al disposto dell’art. 38 c.c, I co..

 

Invero, in ordine al tema d’indagine correlato alla responsabilità del soggetto che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta, si è ormai stratificata una giurisprudenza della Cassazione la quale ha chiarito che la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 c.c., di colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi.

 

Le responsabilità per le operazioni compiute per conto dell’associazione sono attribuite solo verso coloro che in concreto abbiano agito in nome di essa.

 

Si deduce, quindi, che la responsabilità del presidente non derivi in via automatica dalla sua carica e non sussista laddove le obbligazioni siano state contratte da altri soggetti che abbiano agito in via autonoma.[1]

 

[1] C. De Stefanis, A. Quercia, Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive, Guida pratica e formulario, Maggioli Editore, edizione IX, 2019

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