ADEMPIMENTO E INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

Abbiamo visto in un altro articolo come nascono le obbligazioni e quali ne sono le fonti. https://www.studiolegaleborghesi.com/2020/01/18/le-obbligazioni-e-le-loro-fonti/

In questo articolo, invece, tratteremo i temi dell’adempimento e dell’inadempimento delle obbligazioni.

Tutti noi,  in momenti alterni della nostra vita quotidiana, siamo debitori e/o creditori: abbiamo diritto all’adempimento di obbligazioni da parte di qualcuno, siamo obbligati a fare/dare qualcosa a qualcun altro.

E’ di fondamentale importanza – tanto nella vita lavorativa quanto in quella privata – conoscere i concetti di adempimento e inadempimento, qual’è il perimetro di questi concetti, quando, come e perché un’obbligazione è considerata adempiuta o inadempiunta.

Dunque, che tu sia un imprenditore, un professionista o semplicemente una persona che vive nel mondo e visto che in ogni istante i concetti di obbligazione, adempimento e inadempimento pervadono la nostra esistenza, devi padroneggiare questo concetto per non esserne “vittima”.

Ma veniamo al dunque.

L’adempimento è il modo di estinzione tipico delle obbligazioni e consiste nella esatta esecuzione dell’obbligazione, ragion per cui vengono meno sia la pretesa del creditore sia l’obbligo del debitore.

Numerosi articoli del codice civile (art. 1176 s.s.) disciplinano le regole da seguire per un corretto adempimento. Secondo l’articolo 1176, nell’adempiere il debitore deve usare la diligenza del buon padre famiglia, ovvero l’impegno nel soddisfacimento dell’interesse del creditore, tipica dell’uomo ‘medio’, il buon padre di famiglia appunto, quell’uomo considerato di alto rigore, lealtà, onestà, impegno, determinazione, cura e dedizione per la famiglia, che va valutata in relazione alla specifica obbligazione che il debitore deve eseguire.

Il buon padre di famiglia può definirsi, dunque, come un canone di riferimento oggettivo, avente funzione di misurazione della qualità del comportamento dell’uomo medio nell’ambito dei rapporti di natura contrattuale o di altra differente natura.

Detto concetto è evidentemente di contenuto indeterminato, e affidato nella sua interpretazione alla prudente valutazione del giudice, il quale, sulla base delle consuetudini, dei costumi e delle interpretazioni giurisprudenziali esistenti, valuta caso per caso quali sono i comportamenti richiamati da questo concetto.

Analizziamo ora alcuni comportamenti prescritti dal codice e finalizzati ad un corretto adempimento delle obbligazioni nascenti da contratto.

L’obbligazione, secondo l’art. 1180, può essere adempiuta anche da un terzo, se l’altra parte non ha interesse a ricevere la prestazione dalla parte personalmente (come nel caso di prestazioni non professionali o che non richiedono particolari doti tecniche).

La parte creditrice può sempre rifiutare un adempimento parziale delle obbligazioni previste nel contratto. Inoltre, il debitore non può mai liberarsi dal suo obbligo eseguendo una prestazione diversa da quella prevista nel contratto, a meno che il creditore non dia il suo consenso.

Solitamente il luogo in cui le parti devono adempiere alla prestazione è stabilito dal contratto. Nel caso contrario si seguono questi principi (art. 1182):

– l’obbligazione di consegnare una cosa determinata si adempie nel luogo in cui la cosa si trova;

– l’obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie presso il domicilio del creditore;

– in tutti gli altri casi la prestazione va adempiuta presso il domicilio del debitore.

Normalmente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto è fissato un termine, che si presume sempre a favore del debitore. Questo vuol dire che il creditore non può mai pretendere la prestazione prima della scadenza del termine, mentre il debitore può eseguirla prima.

La prestazione o il pagamento deve essere fatta al debitore o ad un suo rappresentante o autorizzato, altrimenti il debitore non è liberato dal suo onere, a meno che il creditore non accetti la prestazione eseguita, o che la stessa vada comunque a suo beneficio (art. 1184,1185).

Dunque l’adempimento dell’obbligazione è esatto quando sono rispettati i seguenti parametri:

– chi deve eseguire l’obbligazione

– nei confronti di chi

– dove

– quando

– come

– per intero.

Facciamo qualche esempio: se do la quantità di denaro a cui sono obbligato alla persona giusta, nel luogo giusto ma nel termine sbagliato, il mio adempimento non è esatto; se pago nei confronti della persona sbagliata il mio adempimento non è esatto. Per essere esatto l’adempimento deve rispettare tutti i parametri sopra elencati.

 

L’inadempimento è invece la mancata, ritardata o inesatta esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto da parte di uno di due contraenti. Ad esempio, nel contratto di vendita, inadempiente è il compratore se non paga il prezzo pattuito (o paga in ritardo), o il venditore se non consegna la cosa venduta al compratore.

 

Abbiamo visto che la conseguenza dell’adempimento è l’estinzione delle obbligazioni. Ma quali sono le conseguenze dell’inadempimento?

Chi è inadempiente deve sempre risarcire il danno subito dall’altra parte, a meno che non provi che l’inadempimento è dovuto ad impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Con tale previsione si intende i casi di forza maggiore o caso fortuito, cioè quando è oggettivamente impossibile per una parte adempiere al contratto per cause estranee alla sua volontà (ad esempio, un terremoto o un incidente che distrugga la cosa da consegnare).

Il risarcimento del danno deve comprendere sia la perdita immediata subita dal creditore, sia il mancato guadagno (cioè la perdita dell’aspettativa di profitto).

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