IL CONTRATTO

Tra le varie fonti delle obbligazioni, quella che occupa buona parte di interesse tra gli imprenditori è sicuramente il contratto.

Tutti in linea di massima sappiamo cos’è un contratto. Ne sentiamo parlare ogni giorno. Certo lo sappiamo in linea di massima esatto. Ma se sei un imprenditore, un professionista o hai a che fare con i contratti nella tua vita quotidiana per qualsiasi altro motivo, se vuoi padroneggiare questo strumento per poterlo utilizzare a tuo vantaggio e non semplicemente “subirne” passivamente gli effetti, devi conoscerlo almeno un pò di più che “in linea di massimo”

Analizziamolo per comprendere meglio di cosa stiamo parlando e come funziona.

L’articolo 1321 del codice civile definisce il contratto come: “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Si tratta quindi di:

  • un accordo: cioè l’incontro delle volontà delle parti;
  • tra due o più parti: non esistendo contratto con una sola parte, ma essendo necessaria la presenza di almeno due soggetti;
  • per costituire, regolare o estinguere tra loro: questo è l’oggetto giuridico del contratto, quello che le parti stabiliscono in ordine al loro rapporto;
  • patrimoniale: i contratti hanno esclusivamente ad oggetto rapporti giuridici suscettibili di valutazione economica; non sono contratti, quindi, quei negozi dove manca o non è essenziale l’elemento della patrimonialità, come il matrimonio.

Il Codice civile (art. 1325), prevede che il contratto debba avere alcuni requisiti indispensabili ovvero:

  • l’accordo delle parti: al quale abbiamo già accennato e che costituisce un elemento caratterizzante ed ineliminabile di qualsiasi tipo di contratto; si tratta, però, della volontà obbiettiva che da questo emerge e non quella interna delle singole parti, di solito insondabile, poiché è necessario tutelare l’affidamento che l’altro contrente fa circa quanto dichiarato in sede di accordo.

 

  • la causa: la ragione pratica del contratto, cioè l’interesse che le parti vogliono soddisfare attraverso l’operazione contrattuale; a tal proposito occorre precisare che, in caso di controversia al riguardo, fondamentale è “quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso comune delle parole (art. 1362 c.c.). In tal modo è possibile riconoscere il tipo di contratto effettivamente desiderato e che, per errore, potrebbe essere ben diverso da quello che in effetti appare. E’ importante che la causa sia sempre presente e non sia irrilevante o illecita, altrimenti il contratto è nullo, proprio perché la sua funzione è viziata.

 

  • l’oggetto: è il bene su cui incidono gli effetti del contratto. L’art 1346 c.c. prevede che debba essere:

–  possibile

lecito

determinato

o determinabile.

La possibilità dell’oggetto va intesa sia in senso materiale, per cui sussisterà quando nella realtà fisica la cosa già esiste o può venire ad esistenza, sia in senso giuridico per cui, ad esempio, il contratto sottoposto a termine può ritenersi valido solo se la prestazione inizialmente impossibile diventi possibile prima della scadenza del termine.

Quanto alla liceità, invece, essa deve essere riferita alla prestazione e manca quando il bene non può, in base alla legge vigente, all’ordine pubblico o al buon costume far parte dello specifico contratto oppure non può essere commercializzato.

Infine, l’oggetto del contratto deve essere determinato, quindi indicato con assoluta precisione o comunque chiaramente desumibile dalla volontà delle parti, ovvero determinabile se i criteri di individuazione della sua qualità o quantità sono enunciati nel contratto stesso o sono altrimenti ricavabili.

 

  • la forma: è il modo in cui si manifesta la volontà negoziale.  Salvo diversa previsione, vige il principio della libertà della forma, per cui un negozio (per negozio si intende il vincolo contrattuale che nasce) potrà nascere validamente con una forma puramente orale, oppure attraverso dei gesti, come di solito avviene durante le aste, o, ancora, attraverso fatti concludenti, cioè attraverso comportamenti che fanno intendere in modo inequivocabile la volontà di porre in essere negozio giuridico, come nel caso dell’erede che accetta tacitamente l’eredità (articolo 476 c.c.).  In alcuni casi la legge richiede una determinata forma per la validità del negozio giuridico.

 

L’articolo 1350 c.c. elenca i casi in cui la forma scritta è richiesta per i contratti a pena di nullità come, ad esempio, i contratti riguardanti i beni immobili. Qui la forma è richiesta per la validità stessa del negozio giuridico e non è possibile usare una forma diversa o sanare il negozio attraverso la sua esecuzione.

Diverso è il caso in cui la forma sia necessaria solo per provare l’esistenza del contratto. In questa seconda ipotesi in mancanza di tale requisito il contratto resta perfettamente valido ed efficace, ma sarà solo più difficile dimostrarne l’esistenza.

 

EFFETTI DEL CONTRATTO TRA LE PARTI E NEI CONFRONTI DEI TERZI

Ma cosa succede quando si sottoscrive un contratto? Quali effetti produce? Quali sono le sue conseguenze?

Ebbene, il contratto produce: effetti tra le parti ed effetti nei confronti di terzi.

Inoltre, nel rapporto tra i contraenti troviamo effetti reali ed effetti obbligatori.

Gli effetti reali sono costituiti dal trasferimento della proprietà o di altri diritti sulle cose.

Gli effetti reali sorgono da quei contratti, come ad esempio il contratto di compravendita, che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di un determinato bene o altri diritti.

Infatti esistono contratti che non provocano il trasferimento di diritti sulle cose da una persona all’altra ma solo la nascita di obbligazioni da un soggetto all’altro, come ad esempio il contratto di locazione: non viene trasferita la proprietà dell’immobile oggetto di locazione ma nascono solo obblighi e diritti fra il proprietario dell’immobile e chi lo prende in locazione.

Ma che forza ha il contratto fra le parti che lo hanno sottoscritto? A questa domanda risponde l’art. 1372 del codice civile stabilendo che “il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”.

Ciò sta a significare che fra le parti e che lo hanno sottoscritto quell’accordo ha la stessa potenza di una legge e in eguale intensità le parti sono tenute a rispettarlo a meno che non decidano, di comune accordo o nei casi previsti dalla normativa in materia, di sciogliere il vincolo contrattuale. Per fare questo occorre però che il contratto non abbia ancora avuto esecuzione, a meno che non sia un contratto di durata e lo scioglimento non produca effetti sulle prestazioni già eseguite.

In deroga a quanto previsto dall’articolo citato in precedenza, l’art. 1373 consente che le parti possano per espressa previsione legislativa o mediante clausola espressa, pattuire la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto. Questa ipotesi si utilizza solitamente nei contratti di durata, nei quali l’esecuzione si protrae nel tempo, nonché nei contratti stipulati dai consumatori al di fuori dei locali commerciali dell’imprenditore o a distanza. Le parti possono stabilire che il diritto di recesso possa essere esercitato in cambio di una prestazione, di solito consistente nel versamento di una somma di denaro, o dietro la corresponsione di una caparra.

E nei confronti dei terzi che forza ha il contratto?

Per quanto riguarda i soggetti terzi rispetto alle parti, il contratto di regola non produce effetti nei loro confronti ed essi si trovano in una posizione “neutra”, nel senso che non possono subire interferenze nella loro sfera giuridica dall’attività negoziale. Questo è noto come “principio di relatività degli effetti del contratto”.

A ben guardare, tuttavia, la mancata produzione di effetti non comporta automaticamente la mancanza di conseguenze in capo a questi ultimi. Un esempio efficace è il contratto a favore di terzi (art. 1411 c.c.), in cui una parte si obbliga nei confronti dell’altra ad eseguire una prestazione a favore di un terzo, detto beneficiario, che non è né parte del contratto né parte del rapporto ma solo il soggetto nei confronti del quale si deve eseguire la prestazione.

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